Il diritto all’assegno vitalizio di cui all’art. 580 cod. civ., che sorge “ex lege” per responsabilità patrimoniale del genitore biologico, spetta anche al figlio che abbia già il diverso “status” di figlio altrui.

Lo stabilisce la Corte di Cassazione, che, con la sentenza  n. 31672 del 26.10.2022, ricomprende nel novero dei figli “non riconoscibili” anche coloro che, avendo un diverso stato di filiazione, abbiano consapevolmente deciso di non impugnare il precedente riconoscimento o di proporre azione di disconoscimento di paternità.

IL CASO
Il giudice d’appello aveva accolto la domanda di A.V. volta ad ottenere dal padre naturale l’assegno di mantenimento previsto dal combinato disposto degli artt. 580 e 279 c.c.. La Suprema Corte, nel respingere la richiesta di riforma del padre biologico, rileva che il figlio non poteva ottenere il riconoscimento essendo già stato dichiarato figlio legittimo di altro soggetto (il divieto è espressamente previsto dall’art. 253 c.c.).

La Cassazione osserva che egli, nato prima del matrimonio tra sua madre e G.V., che lo aveva riconosciuto, è erede di quest’ultimo in forza di un titolo di filiazione tuttora valido; cionondimeno, rivendica la paternità naturale del padre biologico, come mero fatto procreativo, che rileva solo a fini patrimoniali (assegno vitalizio ex art. 580 cod. civ.).

In linea generale, precisa la Corte, il fatto procreativo non determina automaticamente la costituzione del rapporto giuridico di filiazione e la relativa attribuzione con efficacia universale dello status; a tal fine occorre un atto di autoresponsabilità del genitore o un provvedimento del giudice, salvo non ricorrano le presunzioni dell’art. 231 secondo cui “il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio“.

Difatti, il fatto procreativo, come pura circostanza materiale (nei casi di accertamento cosiddetto indiretto di paternità, caratterizzati dall’impossibilità di giungere alla “riconoscibilità” del figlio) determina solo il sorgere di una obbligazione limitata al rapporto patrimoniale.

LA DECISIONE
La Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: «Il diritto all’assegno vitalizio di cui all’art. 580 cod. civ., che sorge “ex lege” per responsabilità patrimoniale del genitore biologico avente fonte nel fatto procreativo, spetta anche al figlio che abbia già il diverso “status” di figlio altrui e nel novero dei figli “non riconoscibili” devono comprendersi anche coloro che, avendo un diverso stato di filiazione, per scelta consapevole non hanno impugnato il precedente riconoscimento o non hanno proposto azione di disconoscimento di paternità, non potendo negarsi al figlio, pena la violazione degli artt. 2 e 30 Cost. e 8 CEDU, la possibilità di scegliere tra la minore tutela successoria di cui all’art. 580 cod. civ., conservando la stabilità della sua identità familiare precedente, e quella “piena” che gli competerebbe ove facesse giuridicamente accertare la filiazione biologica» (Cass. Civ. n. 31672 del 26.10.2022)