In conformità all’orientamento prevalente in materia di sanzioni amministrative con sentenza 24.05.2022, n. 16747 la Corte di Cassazione ha ribadito che: “la morte dell’autore della violazione comporta, quale espressione del principio di personalità della sanzione, l’inefficacia dell’ordinanza ingiuntiva e l’estinzione dell’obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria irrogata la quale, ai sensi dell’art. 7 della L. n. 689 del 1981, non si trasmette agli eredi, con la conseguente inefficacia dell’ordinanza di ingiunzione e cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione“.