Veicoli immatricolati all’estero: le multe vanno annullate
Per contrastare l’incremento sospetto di veicoli con targa estera, nel 2018 era stato introdotto il comma 1-bis all’art. 93, che recitava: “Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all’estero”. Se il veicolo veniva noleggiato dall’estero, occorreva tenere a bordo un documento sottoscritto dall’intestatario, dal quale risultasse il titolo e la durata della disponibilità del veicolo.
La Corte di Giustizia Europea ha ritenuto tale norma non conforme ai principi dell’Unione Europea, poiché rappresentava una forma di limitazione alla circolazione di capitali. Per tale motivo, con la sentenza CGUE del 16.12.2021 (C-274/2020) è stata dichiarata l’illegittimità dell’art. 93 comma 1-bis.
Di conseguenza, a partire dal 2022, veniva abrogato tale articolo con contestuale introduzione del nuovo art. 93-bis, concepito sempre nell’ottica di limitare l’utilizzo di comodo di autoveicoli immatricolati all’estero.
Con una decisione per certi versi singolare, ma ben motivata, un giudice laziale ha riformato una sentenza di primo grado con cui il giudice di pace aveva respinto il ricorso avverso una multa elevata per la presunta violazione dell’abrogato art. 93 Cds comma 1-bis , per avere il conducente circolato alla guida di un veicolo con targa estera pur essendo residente in Italia da oltre sessanta giorni.
L’appello avverso tale sentenza è stato infatti accolto dal Tribunale, che ha annullato il verbale di contravvenzione per intervenuta parziale “abolitio criminis“; invero, l’infrazione contestata si riferiva ad una norma ritenuta illegittima perchè non conforme al diritto comunitario e, di conseguenza, anche la sanzione conseguentemente irriogata era da ritenersi illegittima.
Sebbene, quindi, anche la nuova normativa sia tesa a sfavorire chi circola con veicoli immatricolati all’estero, i giudici d’appello hanno confermato il principio secondo cui “in caso di conflitto della norma nazionale con norma comunitaria immediatamente efficace ed esecutiva sussiste l’obbligo di disapplicazione della norma interna in favore di quella U.E.interpretata nel senso vincolativamente indicato dalle sentenze della C.G.U.E. e a detta disapplicazione avrebbe quindi dovuto procedere il Giudice del primo grado”.
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