Con il provvedimento del 27.5.2020 l’Autorità Garante delle Concorrenza e del Mercato (AGICM) è intevenuta nell’ambito della questione inerente i “Vaucher” previsti dall’art. 88 bis D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (cd. Cura Italia) convertito nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020.

Giova ricordare che con tale atto il Governo ha varato una serie di norme che in tema di pacchetti turistici, prenotazioni alberghiere, viaggi, biglietti di aerei e treni, prevedono delle deroghe alla disciplina comunitaria, nell’esclusivo interesse del professionista.

Allo stato, in caso di recesso dal contratto a causa del COVID-19, tale disposizione consente agli operatori turistici di emettere un vaucher, al posto del rimborso del prezzo, anche senza il consenso del viaggiatore.
All’esito della riunione del 27 maggio u.s., l’AGCM ha assunto una chiara posizione contraria a tale disposizione ed ha invitato Governo e Parlamento a rimediare agli effetti distorsivi del provvedimento sopra indicato.

L’Autorità ha evidenziato il contrasto della disciplina italiana con le disposizioni comunitarie previste dal C.d. Codice del Turismo (D.lgs. n. 79 del 23.05.2011). In particolare segnala che il 13.05.2020 la Commissione Europea ha pubblicato una raccomandazione “relativa ai buoni offerti a passeggeri e viaggiatori come alternativa al rimborso per paccchetti turistici e servizi di trasporto annullati nel contesto della pandemia da Covid-19“.

In tale documento la Commissione ribadisce il diritto dei viaggiatori di ottenere il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per prestazioni annullate “a causa di circostanze inevitabili e straordinarie” anche se non esclude la possibilità dell’emissione di un vaucher, che non deve tuttavia privare “i viaggiatori del diritto al rimborso in denaro“.

Nel segnalazione al Parlamento viene dato particolare risalto al diritto di tutela del consumatore e, nell’ottica di contemperare gli interessi di entrambe le categorie (ovvero quelle dei viaggiatori e degli operatori), l’Autorità invita il legislatore ad adeguare l’art. 88-bis del D.L. 18/2020, inserendovi i seguenti correttivi:

1) previsione del diritto al rimborso del vaucher laddove il viaggiatore non intenda usufruirne entro 1 anno dall’emissione;

2) garanzia pubblica a fronte del rischio di insolvenza degli operatori turistici, cui consegua l’impossibilità del rimborso;

3) diritto alla liquidazione del rimborso entro 14 giorni dalla richiesta.

Viste le circostanze, qualora il legislatore non si adegui in tempi rapidi, è verosimile che la norma vigente verrà disapplicata (in quanto contraria all’ordinamento comunitario) e il ricorso al Giudice sarà agevolato dall’allegazione del parere favorevole espresso dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.