Nel pronunciare la sentenza n. 9130 del 21.03.2022, la Corte di Cassazione coglie l’occasione per ribadire la validità dei patti difformi dalle disposizioni testamentarie.

Nel caso di specie, due fratelli concordavano di spartirsi equamente l’asse ereditario della defunta madre, nonostante quest’ultima avesse privilegiato uno dei due, attribuendogli una quota maggiore.

L’accordo veniva formalizzato per iscritto, tuttavia, trascorsi sette anni, il fratello favorito pubblicava il testamento olografo, che veniva immediatamente impugnato.

La Corte di Cassazione, confermando le decisioni di primo e secondo grado, riconosceva la validità dell’accordo stipulato così precisando: “ai fini della validità della rinuncia a far valere il testamento, occorre l’accordo di tutti i coeredi da redigere per atto scritto, a pena di nullità, se nella successione sono compresi beni immobili, poiché detto accordo, imponendo una modificazione quantitativa delle quote, tanto dal lato attivo che da quello passivo, si risolve in un atto di disposizione delle stesse”.