Il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis) si configura anche nell’ipotesi di installazione di apparecchiature volte alla captazione di immagini all’interno del bagno di un luogo di lavoro che non risultino idonee allo scopo per ragioni indipendenti dalla volontà dell’agente: in tale ipotesi si può contestare il tentativo (Cassazione penale, Sez. V, sentenza 02.05.2022, n. 17065).

Nel caso in esame veniva in evidenza che, da un lato, il ricorrente avesse pacificamente installato delle telecamere nel bagno riservato alle proprie dipendenti (nel porta carta igienica e di fronte al wc) e che, dall’altro, la mancata acquisizione delle immagini ricercate non era ragionevolmente sufficiente ad escludere l’adeguatezza delle apparecchiature alla realizzazione dello scopo prefissato.

Sulla base di tali premesse la Corte di legittimità giunge alla conclusione che l’idoneità degli atti, valida per l’integrazione della figura del delitto tentato, deve essere considerata nella sua potenzialità astratta, causalmente adeguata a conseguire il risultato progettato, dovendosi avere riguardo alla situazione che l’agente si era prospettato al momento dell’azione criminosa, e prescinde dal contemporaneo intervento esterno di fattori che abbiano impedito la realizzazione concreta dell’evento.