A differenza della mera denuncia di successione, che ha valore esclusivamente fiscale, la voltura catastale ha invece rilievo sia agli effetti civili che a quelli catastali, ed è atto idoneo ad integrare un’accettazione tacita dell’eredità.

Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. III, con l’ordinanza n.12259 del 14.4.2022.

Sull’argomento viene richiamato un precedente orientamento della S.C., la quale aveva precisato che “il comportamento del chiamato all’eredità che, dopo aver presentato la denuncia di successione e pagato la relativa imposta, abbia anche proceduto a volturare a suo nome l’immobile, per ciò stesso compie uno degli atti che, a mente dell’art. 476 c.c., comportano accettazione tacita dell’eredità” (Cass. 11478/2021).