L’amministratore di condominio può ottenere l’ingiunzione di pagamento nei confronti del condomino moroso anche in base al solo rendiconto preventivo, ancorchè approvato dall’assemblea di condominio.

Con l’ordinanza n. 28001 del 26.09.2022 la Corte di Cassazione ha deciso che per conseguire un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. l’amministratore – considerata la natura eccezionale della norma – deve produrre sia il bilancio preventivo che il verbale dell’assemblea, dal quale emerga chiaramente la delibera che ha validamente approvato detto bilancio preventivo.

Tuttavia, la S.C. ha altresì precisato che, qualora l’assemblea abbia approvato il solo bilancio preventivo e non anche il relativo riparto, l’amministratore ha comunque il diritto di richiedere un decreto ingiuntivo nei confronti del condomino, che non abbia saldato alcune rate di spesa, ma non in forza del precitato art. 63 disp. att. c.c., bensì con un ricorso ex art. 633 c.p.c., considerato che “le spese deliberate dall’assemblea si ripartiscono tra i condomini secondo le tabelle millesimali, ai sensi dell’art. 1123 c.c., cosicché ricorrono le condizioni di liquidità ed esigibilità del credito che consentono al condominio di richiederne il pagamento con procedura monitoria nei confronti del singolo condomino.