In caso di domanda di risarcimento del danno materiale, subito da un veicolo, a causa di un incidente stradale, può porsi la questione dell’eccessiva onerosità delle spese di riparazione.

Se l’auto, all’epoca del sinistro, aveva un valore commerciale inferiore a quello delle spese sostenute (o da sostenersi) per la sua riparazione, la compagnia assicuratrice potrà limitarsi a liquidare il valore ante sinistro del veicolo medesimo.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinnza n. 2982 del 01.02.2023, fissando, in tal modo, una soglia massima per il risarcimento in forma specifica, pari al valore ante-sinistro dell’auto .

In linea generale, la richiesta di rimborso delle spese di riparazione di un’auto, corrisponde, in relatà, ad “una domanda di risarcimento in forma specifica. Pertanto, se detta somma supera notevolmente il valore di mercato della vettura, da una parte risulta essere eccessivamente onerosa per il danneggiante e dall’altra finisce per costituire un ingiustificato arricchimento per il danneggiato, sicché il giudice potrà condannare il danneggiante al risarcimento del danno per equivalente” (Cass. 2982/2023).

Sotto altro profilo, la S.C. precisa che spetta solo al Giudice (e non alla parte lesa) decidere se preferire o meno il risarcimento per equivalente, rispetto a quello in forma specifica: “la valutazione del giudice ai fini dell’applicazione dell’articolo 2058 cod. civ., ed in particolare sulla scelta di attribuire al danneggiato il risarcimento per equivalente anziché quello in forma specifica rientra nella discrezionalità del giudice del merito, in quanto tale non sindacabile in sede di legittimità”