Separazione coniugale: irrecuperabili i versamenti e le intestazioni immobiliari in costanza di matrimonio
Il caso: in costanza di matrimonio, il marito investiva del denaro per acquistare e completare degli appartamenti “al grezzo”, che cointestava alla moglie, nella misura del 50%, poi concessi in locazione a terzi.
Nel giudizio di separazione, la moglie si opponeva alla richiesta del marito di vedersi restituita sia la quota di proprietà a lei intestata sia il 50% delle somme utilizzate per l’opera di finitura.
La signora, pur ammettendo di non aver mai contribuito alle spese per gli immobili in parola, giustificava il proprio rifiuto ritenendo che l’attività svolta dall’ex marito fosse avvenuta in adempimento di una obbligazione naturale che trovava la propria fonte nel rapporto di coniugio. In particolare, sosteneva che tale attività integrasse una donazione indiretta, non soggetta, dunque, all’onere formale dell’atto pubblico.
Nella prospettazione della donna, quindi, non solo la cointestazione dei beni era destinata a rimanere ferma dopo la separazione, ma anche le spese effettuate dall’ex marito per l’acquisto e per la finitura degli immobili dovevano considerarsi irripetibili, diversamente da quanto statuito dalla Corte d’appello, che l’aveva invece condannata alla restituzione.
Rimessa la questione avanti la Corte di Cassazione, il Collegio, con l’ordinanza n. 24160 del 4.10.2018, nell’accogliere la tesi del marito rilevava che “l’attività con la quale il marito fornisce il denaro affinché la moglie divenga con lui comproprietaria di un immobile è riconducibile nell’ambito della donazione indiretta, così come sono ad essa riconducibili, finché dura il matrimonio, i conferimenti patrimoniali eseguiti spontaneamente dal donante, volti a finanziare lavori nell’immobile, giacché tali conferimenti hanno la stessa causa della donazione indiretta. (…)”.
Questo perché “(…) la donazione indiretta” , valida anche tra coniugi, essendo venuto meno il divieto di cui all’art. 781 c.c., “ha la sua causa, cosi come la donazione diretta, nella liberalità, e cioè nella consapevole determinazione dell’arricchimento del beneficiario mediante attribuzioni od erogazioni patrimoniali operate nullo iure cogente“.
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