Sanzioni amministrative: attendere o pagare?
la moltitudine di provvedimenti adottati dal Governo per le misure di contenimento dell’epidemia da Covid-19 ha determinato la contestazione di oltre 14.000 infrazioni e altrettante sanzioni amministrative (dato aggiornato ad aprile u.s.).
Tuttavia non tutti sanno che la decorrenza dei termini per fare opposizione è rimasta sospesa dal 23 febbraio al 15 maggio 2020.
A ben vedere, anche il decorso dei termini per la notificazione dei verbali di contestazione delle infrazioni al Codice della Strada risultava sospeso, nel periodo indicato.
D’altra parte, pure la possibilità di pagare un importo inferiore (“pagamento in misura ridotta”) è consentita con margini di tempo maggiori; la sospensione dei termini opera anche in quest’ambito.
Peraltro, in via eccezionale e del tutto transitoria, la sanzione irrogata dal 17 marzo al 31 maggio 2020 per violazione del Codice della Strada, viene ridotta del 30% (ai sensi dell’art. 202, comma 2, D.lgs. 285/1992) se il pagamento è effettuato entro 30 giorni (solitamente il pagamento in misura ridotta è ammesso se effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione dell’atto).
Tutto ciò è espressamente previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 103, comma 1 bis e 108, comma 2 del D.L. n. 18 del 17.3.2020, convertito con L. n. 27 del 24.4.2020.
E’ quindi evidente che, per le contravvenzioni elevate tra il 23 febbraio e il 15 maggio, il termine di 60 giorni per il ricorso al Prefetto e quello di 30 giorni fissato per l’impugnazione avanti il Giudice di Pace, inizia a decorrere solo dal 16 maggio 2020.
Da ultimo, in base alla circolare n. 300/A/3187/20/115/28 del 30 aprile 2020 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza presso il Ministero dell’Interno, la sospensione fino al 15 maggio opera anche per le contravvenzioni elevate in caso di violazione delle misure di contenimento dell’epidemia da Covid-19 (art. 4 D.L. n. 19 del 25.3.2020).
Giova quindi sottolineare che, anche in quest’ambito, il termine di 30 per contestare eventuali illegittimità, rivolgendosi prima al Prefetto, poi al Giudice di Pace, andrà calcolato dal 16.5.2020.
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