Con la sentenza n. 5932 del 04.03.2021, gli Ermellini hanno cassato la decisione con cui la Corte di Appello di Trieste aveva rigettato la richiesta di riduzione dell’assegno di mantenimento avanzata dall’ex marito.

Quest’ultimo si era attivato per ricercare possibili attività lavorative per l’ex moglie, incontrando però il suo rifiuto in quanto le posizioni proposte non erano in linea con il suo profilo e le sue ambizioni.

La donna, in quanto laureata, aveva rifiutato di lavorare come badante oppure al banco di mescita e tale rifiuto era stato ritenuto legittimo dalla Corte di Appello, secondo la quale “non ogni proposta può ritenersi pertinente ed adeguata” ed ancora “il profilo individuale (…) non va mortificato con possibili occupazioni inadeguate“.

Di contrario avviso è, invece, la Corte di Cassazione, la quale rileva che “l’impugnata sentenza ha confermato il diritto al mantenimento (…) sulla base di rilievi del tutto astratti, giungendo a negare dignità al lavoro manuale o di assistenza alla persona; mentre, al contrario, ha omesso di porre la propria attenzione sugli elementi rilevanti, come l’essere o no la coniuge in grado di procurarsi redditi adeguati, l’esistenza o no di proposte di lavoro, l’eventuale rifiuto immotivato di accettarle o comunque, l’attivazione concreta alla ricerca di una occupazione lavorativa”.