La questione nasceva dal caso di due giovani che, divenuti maggiorenni, si opponevano all’azione esecutiva promossa da una banca per il recupero delle rate di mutuo, non pagate. I maggiorenni agivano per vedersi riconosciuto il diritto a rinunciare all’eredità sul presupposto che non fosse stato redatto l’inventario dal genitore.

La Corte di Cassazione, all’esito dei giudizi di primo e secondo grado, respingeva il ricorso ritenendo che il beneficio di inventario non costituisse una condizione sospensiva dell’efficacia dell’accettazione, né un requisito dell’accettazione dell’eredità;”la dichiarazione di accettazione di eredità con beneficio di inventario resa dal legale rappresentante del minore, anche se non seguita dalla redazione dell’inventario, fa acquisire al minore la qualità di erede, rendendo priva di efficacia la rinuncia all’eredità manifestata dallo stesso una volta raggiunta la maggiore età.”già(Cass. Civ. SS.UU. n. 31310, 06.12.2024).