Rilevatore di velocità non presegnalato: multa annullata
Con l’ordinanza n. 29595 del 22.10.2021, la Suprema Corte, nel rigettare il ricorso del Comune di Feltre, ha confermato la sentenza con cui il Giudice di Pace di Belluno accoglieva l’opposizione proposta da un automobilista avverso la sanzione irrogatagli per eccesso di velocità, rilevato tramite una postazione di controllo collocata all’interno dell’auto della polizia locale.
In particolare, il Giudice di Pace aveva ritenuto fondata la censura del sig. L. riguardante l’obbligo di presegnalazione della postazione di controllo della velocità, costituita nel caso di specie dal c.d. Scout speed, dispositivo omologato dal Ministero dei Lavori Pubblici con decreto 1323 dell’8/11/2012 ed installato a bordo della Fiat Bravo in dotazione ai Vigili urbani del Comune di Feltre.
Il Giudice di Pace aveva ritenuto non rispettato l’obbligo previsto dall’art. 142, comma 6 bis del C.d.S a mente del quale le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili e, conseguentemente, aveva ritenuto illegittima la sanzione amministrativa.
Il Comune di Feltre aveva impugnato la decisione del primo giudice deducendo che il decreto del Ministero dei trasporti del 15 agosto 2007 , emesso per la determinazione delle modalità di impiego delle postazioni di controllo della velocità, prevedeva all’art. 3 l’esonero dall’obbligo di presegnalazione per gli strumenti di rilevamento della velocità con modalità “dinamica” come lo Scout speed.
Il Tribunale di Belluno, quale giudice di appello, aveva confermato la decisione impugnata; il giudice d’appello argomentava che il disposto dell’art. 142, comma 6 bis C.d.S. prevede un obbligo di preventiva segnalazione di carattere generale, riferito a tutte le postazioni di controllo sulla rete stradale e che le modalità di impiego stabilite, prima dall’art. 3 del d.m. 15 agosto 2007 ed ora dall’art. 7.3. dell’allegato 1 del d.nn. 13/6/2017, n. 282, non possono derogare, in quanto introdotte con una fonte normativa subordinata, all’obbligo di preventiva segnalazione sancito da fonte normativa avente rango legislativo.
Inoltre, il tribunale evidenziava come, stante la finalità della disposizione che impone di dare preventiva informazione agli automobilisti dell’installazione dei dispositivi tecnici di controllo, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento, sarebbe irragionevole un eventuale trattamento diverso a seconda degli strumenti “fissi” o “in movimento” utilizzati per il rilevamento della velocità a fini sanzionatori.
All’esito del ricorso di legittimità, la Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha osservato che l’art. 142 C.d.S. stabilisce al comma 6-bis, che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice.
Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno.
Ciò posto, la previsione attuativa rimessa al decreto ministeriale delle modalità di impiego delle postazioni di controllo della velocità e delle modalità di segnalazione delle stesse, opera nell’ambito del generale obbligo di segnalazione preventiva e ben visibile previsto dalla sopra trascritta disposizione del Codice della strada.
“Quest’ultima in quanto legge ordinaria dello Stato è fonte di rango superiore e non può essere derogata da una di rango inferiore e secondario come quella emanata con il decreto ministeriale sicchè ove si manifesti un contrasto fra le previsioni della legge e quelle del decreto ministeriale, è quest’ultimo che cede dovendo essere disapplicato dal giudice ordinario; la conclusione è peraltro conforme al principio, fissato dalla costante giurisprudenza di questa Corte in materia di regolamento di esecuzione, secondo cui il regolamento di esecuzione, pur non potendo contenere norme che superino la necessità di dare attuazione alla legge cui si riferiscano o addirittura siano contrarie alla legge medesima, ad altra legge o ai principi generali dell’ordinamento giuridico, può contemplare sia le norme secondarie derivabili, per via di interpretazione o di deduzione, dalle norme primarie poste dalla legge (norme infra legem), sia norme di carattere complementare od integrativo (norme extra o praeter legem), talché una deroga alla legge (sempre che non si tratti di principi costituzionali) deve considerarsi possibile quando possa fondarsi sulla premessa di una deroga da parte del legislatore.”
Se ne ricava che la possibilità di deroga alla legge per essere legittima deve essere chiaramente consentita e prevista dalla legge stessa che rimette alle fonti secondarie la specifica individuazione dei casi in cui la deroga opera; – ciò posto, nel caso di specie, appare decisiva la considerazione che il disposto dell’art. 142, comma 6 bis C.d.S. rimette al decreto ministeriale la (mera) individuazione delle modalità di impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi al fine di presegnalare la postazione di controllo senza alcuna possibilità di derogare alla generale previsione dell’obbligo di preventiva segnalazione nè da parte del regolamento di esecuzione nè, a maggior ragione, da parte del decreto ministeriale stesso;
Pertanto, in tale prospettiva, osserva la Corte, “va apprezzato il seguente rispettivo tenore dell’art. 1 e dell’art. 2 del d.m. 15 agosto 2007:
Art. 1
- Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocita’ sulla rete stradale possono essere segnalate: a) con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, b) con segnali stradali luminosi a messaggio variabile, c) con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli.
- I segnali stradali di indicazione di cui al comma 1, lettera a), devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno installati. Sul pannello deve essere riportata l’iscrizione «controllo elettronico della velocità» ovvero «rilevamento elettronico della velocità», eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell’organo di polizia stradale che attua il controllo.
- I segnali stradali luminosi a messaggio variabile di cui al comma 1, lettera b), sono quelli già installati sulla rete stradale, ovvero quelli di successiva installazione, che hanno una architettura che consenta di riportare sugli stessi le medesime iscrizioni di cui al comma 2.
- I dispositivi di segnalazione luminosi di cui al comma 1, lettera c), sono installati a bordo di veicoli in dotazione agli organi di polizia stradale o nella loro disponibilita’. Attraverso messaggi luminosi, anche variabili, sono riportate le iscrizioni di cui al comma 2.
Se installati su autovetture le iscrizioni possono essere contenute su una sola riga nella forma sintetica: «controllo velocità» ovvero «rilevamento velocità».
Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 124, 125 e 170 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
Art. 2
- I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocita’, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocita’ locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocita’ deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare e’ necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km. 2.
- I segnali stradali o i dispositivi di cui all’art. 1 forniscono informazione puntuale, pertanto non necessitano di ripetizione ne’ di indicazione di «fine». Si tratta di previsioni che distinguono le modalità di impiego e di segnalazione della strumentazione che costituisce la postazione di controllo in termini differenti, che possono consistere in segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, ovvero in segnali stradali luminosi a messaggio variabile, ovvero in dispositivi di segnalazione luminosi installati sui veicoli.“
Concludendo, le molteplici possibilità di impiego e segnalazione sono correlate alle caratteristiche della postazione, fissa o mobile, sicchè non può dedursi alcuna interferenza negativa che possa giustificare, avuto riguardo alle caratteristiche tecniche della strumentazione impiegata nella postazione di controllo mobile, l’esonero dall’obbligo della preventiva segnalazione.
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