Successivamente all’omologa delle condizioni di affidamento e di mantenimento delle minori nate tra conviventi (more uxorio), il padre otteneva di poter stare con le figlie più giorni alla settimana. Chiedeva quindi la riduzione del contributo al mantenimento, posto a suo carico dal Tribunale di Rovigo, spiegando che il peso del collocamento presso la madre risultava sensibilmente ridotto.

La Corte d’Appello di Venezia accoglieva la domanda del ricorrente con sentenza confermata in Cassazione, la quale, con ordinanza n. 3203/2021, riduceva il contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre, a fronte dell’ampliamento dei tempi di permanenza presso di lui.

Il Giudice veneziano aveva valorizzato anche il fatto che le ragazze vivessero parzialmente fuori casa, presso un collegio.

A supporto della richiesta di revisione delle condizioni divorzili, il padre sosteneva inoltre di aver subito un peggioramento delle proprie condizioni economiche rispetto a quelle sussistenti all’epoca della separazione.

Tale circostanza non veniva tuttavia provata ma, ugualmente, il Giudice, come detto, riconosceva l’incidenza del mantenimento diretto a carico del padre, comprovato dall’ampliamento dei tempi di permanenza delle figlie presso di lui.

In linea di principio la Corte di Cassazione, nel decidere il caso di specie, osservava quanto segue:

“a) l’art. 337 quinquies c.c., contempla la possibilità per ogni genitore di chiedere la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e modalità del contributo;

b) ne consegue che Tizio aveva il pieno diritto di chiedere, in considerazione anche delle diverse esigenze e necessità delle figlie conseguenti alla loro crescita, una modifica delle condizioni di frequentazione delle figlie minori e la modifica anche delle disposizioni relative alla misura del contributo al loro mantenimento, che è stata richiesta anche sulla base di una diminuita capacità reddituale del medesimo, rimasta indimostrata;

c) peraltro la suddetta richiesta è stata accolta, tenuto conto della rimodulazione del diritto di visita e frequentazione delle minori da parte del padre e del relativo obbligo di mantenimento diretto durante i suddetti periodi.”

Se ne ricava dunque che, al fine di ottenere la riduzione dell’assegno di mantenimento dei figli, non è necessario il peggioramento delle condizioni reddituali del genitore obbligato (in questo caso il padre), a patto che sussistano le altre circostanze sopra elencate.