Qualora l’inadempimento sia totale e riguardi una delle obbligazioni primarie ed essenziali scaturenti dal contratto, non è necessaria alcuna specifica valutazione della gravità dell’inadempimento medesimo, essendo tale gravità implicita nella circostanza stessa dell’omesso adempimento.

È quanto si legge nell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 18953 del 13.06.2022, con cui viene incidentalmente precisato che “D’altro canto, in materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell’art. 1455 c.c., costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, risultando insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (cfr. Cass. 30.3.2015, n. 6401), recte, al cospetto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, novello n. 5, ove non inficiata da “omesso esame circa fatto decisivo e controverso“.