Il contesto in cui viene formalizzato l’accordo intervenuto tra la ditta e l’agente, all’esito della vertenza, può determinare l’inefficacia dell’agognata conciliazione.

Con l’ordinanza n. 9286 del 08.04.2025, la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro ha ritenuto che “la sottoscrizione dell’accordo da parte del datore di lavoro e del lavoratore, seppure alla presenza di un rappresentante sindacale, presso i locali della società, costituiscono modalità tali da non soddisfare i requisiti normativamente previsti ai fini della validità delle eventuali conseguenti rinunce e transazioni, dato che la protezione del lavoratore non è affidata unicamente all’assistenza del rappresentante sindacale, ma anche al luogo in cui la conciliazione avviene, quali concomitanti accorgimenti necessari al fine di garantire la libera determinazione del lavoratore nella rinuncia a diritti previsti da disposizioni inderogabili e l’assenza di condizionamenti”.

Il caso trattato verteva su un rapporto di lavoro subordinato, ma poichè le tutele di cui agli artt 2113 c.c. e 411 c.p.c. vengono estese al rapporto di lavoro parasubordinato, il principio sotteso al provvedimento sopra richiamato è applicabile al rapporto di agenzia.