“Quota 100” l’INPS deve restituire la pensione trattenuta
Con le sentenze n. 545/2026 e n. 562/2026, il Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, ha accolto le domande restitutorie dei ricorrenti.
Il Giudice ha così deciso: “Il divieto sulla “non cumulabilità” deve essere interpretata nel suo significato letterale e in modo conforme alla Costituzione. (…) Il divieto di “cumulare” la pensione con altri redditi implica che le due fonti di reddito non possano sommarsi. (…) La conseguenza più logica, proporzionata e ragionevole di tale divieto non è la perdita dell’intero diritto alla pensione per un anno, ma l’obbligo di restituire quanto percepito in violazione del divieto stesso. (…) In altre parole, la “non cumulabilità” (unico criterio fornito dal legislatore) si realizza deducendo dal trattamento pensionistico l’esatto importo del reddito da lavoro illecitamente percepito.”
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