Procedura di mediazione: incentivi fiscali e novità
Con il D.M. n.150 del 24.10.2023, in vigore dal 15.11.2023, è stata completata la riforma delle procedure di mediazione civili e commerciali disciplinate dal D.Lgs. n. 28/2010.
L’obiettivo del legislatore pare essere quello di evitare, per quanto possibile, i giudizi e, per questo, le parti vengono incentivate ad entrare in mediazione con l’effettiva volontà di tentare la conciliazione.
In tale ottica, all’esito della riforma risulta rinforzato il “meccanismo premiale” in caso di accordo, che è esente dall’imposta di registro fino al valore di € 100.000,00.
Inoltre, le parti possono accedere ad un credito d’imposta fino a € 600,00 per le indennità di mediazione e per gli onorari dei legali, per ciascuna procedura di mediazione, fino a un totale annuo di € 2.400,00 per persona fisica e € 24.000,00 per persona giuridica (il credito d’imposta è ridotto alla metà in difetto di accordo).
Da ultimo, è previsto il rimborso del contributo unificato – tramite credito d’imposta fino a € 518,00 – versato per il giudizio che sia stato estinto per effetto dell’intervento di un accordo di conciliazione.
Per il resto, la riforma prevede:
- lo svolgimento di un primo incontro di mediazione effettivo della durata massima di due ore.
- la condanna da parte del giudice nel successivo giudizio della parte che non ha partecipato alla mediazione (quando costituisce condizione di procedibilità) senza giustificato motivo ad una somma pari al doppio del contributo unificato a favore dello Stato.
- la condanna da parte del giudice (se richiesto in via equitativa) della parte soccombente che non abbia partecipato alla mediazione, al pagamento di una somma inferiore o uguale alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
- la segnalazione alla Corte dei Conti delle pubbliche Amministrazioni e alle Autorità di vigilanza competenti dei soggetti vigilati (es. Banche, Società Finanziarie, Compagnie Assicuratrici) che abbiano disertato l’incontro di mediazione senza giustificato motivo.
- la legittimazione dell’amministratore di condominio ad attivare, aderire e partecipare ad una procedura di mediazione anche senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea.
- applicazione delle indennità di mediazione aggiornate (spese di avvio e spese di mediazione)
Tags In
Categorie
- Approfondimenti (156)