Perdita del bonus fiscale: come si determina il danno?
In un caso destinato a fare giurisprudenza, il Tribunale di Roma si è recentemente pronunciato, confermando il diritto al risarcimento del danno da perdita del superbonus.
Il committente si era rivolto al Giudice dopo aver concordato la ristrutturazione della facciata del proprio appartamento con una ditta edile, poi risultata inadempiente.
L’effetto del mancato compimento dei lavori si era riverberato sul piano fiscale, in quanto l’attore aveva denunciato la perdita del superbonus al 90%.
Il Tribunale ha accolto la domanda così concludendo: “Non essendo mai stata ultimata la ristrutturazione della facciata, la stessa insorgenza del diritto risulta frustrata; e poiché tale frustrazione è in gran parte addebitabile alla colpevole inadempienza dell’appaltatore, deve essere da questi risarcita la chance (indubbiamente elevatissima) che l’attore avrebbe potuto usufruire di tale bonus qualora l’appaltatore (utilizzando il prestito ponte) avesse ultimato tempestivamente i lavori in modo da consentire al Condominio attore la maturazione del diritto al cospicuo vantaggio fiscale.” (Trib. Roma 13.02.2024).
Tuttavia, il giudice, nella quantificazione della somma liquidabile, ha considerato il parziale difetto probatorio in cui era incorso il committente, addebitandogli un “sia pur limitato concorso del fatto colposo del creditore, atteso che questi, a norma del citato art. 12, aveva contrattualmente il diritto di rivolgersi ad altra ditta solvibile e non “incagliata” sostituendo l’appaltatore per realizzare tempestivamente i lavori, in tal modo conseguendo il vantaggio fiscale. Inoltre, va rilevato che parte attrice neppure ha offerto adeguata dimostrazione del fatto che, a causa di tale ritardo, essa abbia perso il diritto a far valere altri bonus fiscali che, sia pure ancorati a presupposti non del tutto sovrapponibili, davano diritto al godimento del 65% o del 50% di risparmi fiscali”. (Trib. Roma 13.02.2024).
Per tali motivi, la somma corrispondente al valore complessivo del bonus fiscale è stata ridotta “ad una percentuale, determinata equitativamente, pari al 70% del bonus astrattamente riconoscibile, così pervenendo all’importo complessivo di € 187.075,91.” (Trib. Roma 13.02.2024).
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