Parcheggiare al di fuori del posto auto condominiale è violenza privata
In tema di reati contro la libertà morale, risponde del reato di violenza privata il condomino che parcheggi la propria vettura all’interno del proprio posto auto condominiale, oltre la linea di “confine” con altro posto auto e con modalità tali da impedire, all’assegnatario di tale piazzola, di accedervi.
È quanto ha stabilito la Cassazione penale con sentenza 19 novembre 2020, n. 32534.
Il Giudice di legittimità affronta una questione particolare in tema di reati contro la libertà morale, relativa alla configurabilità del reato di violenza privata nell’ambito dei rapporti di condominio.
All’imputato si contestava di avere in più occasioni parcheggiato la propria vettura nella piazzola condominiale assegnatagli ma oltre la linea di confine con il posto auto del vicino, in modo da impedire a quest’ultimo di accedervi. Gli si contestava inoltre di avere parcheggiato il proprio motociclo e la propria automobile in stretta aderenza allo sportello dell’autovettura del vicino, in tal modo impedendo allo stesso di accedere al proprio posto auto.
La Cassazione, sul punto, ha disatteso la tesi difensiva, secondo cui sarebbe mancato il “dolo”, trattandosi di una modalità di parcheggio che non differiva da quella attuata dagli altri utenti del garage.
Gli ermellini hanno infatti ritenuto provato il dolo, risultando dimostrato che il vicino si fosse lamentato più volte con l’imputato e con l’amministratore del condominio – anche tramite il proprio avvocato – per le modalità con le quali il reo era solito parcheggiare i veicoli nel posto auto. Avendo l’imputato ricevuto numerose diffide, egli non poteva infatti ignorare che tali modalità impedissero al vicino l’accesso al suo posto.
Ne è conseguita, per la Cassazione, l’assoluta irrilevanza delle modalità con le quali gli altri utilizzatori del garage condominiale parcheggiassero i propri veicoli nei rispettivi posti a loro assegnati.
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