Con la sentenza 31322 del 10.11.2023 la S.C. ha rilevato che, in generale, l’intervento di un terzo sul testamento olografo, se risalente ad epoca successiva rispetto alla sua stesura, non impedisce “al negozio mortis causa di conservare il suo valore tutte le volte in cui sia comunque possibile accertare la originaria e genuina volontà del de cuius“.

Nella vicenda, un erede chiedeva venisse dichiarata la nullità del testamento per difetto di autografia della data, sostenendo, inoltre, che l’atto fosse stato redatto dal de cuius in condizioni di totale incapacità di intendere e di volere. Tuttavia, sia il tribunale che il giudice d’appello respingevano la domanda limitandosi a riconoscere la capacità di intendere e di volere del testatore.

In linea generale scrive la S.C. “ai sensi degli artt. 602 e 606 c.c., l’omessa o l’incompleta indicazione della data comporta l’annullabilità del testamento olografo, che può essere fatta valere nel termine di 5 anni dalla data in cui le disposizioni testamentarie hanno avuto esecuzione da chiunque vi ha interesse. Trattasi di requisito cui la legge ricollega la validità dell’atto, sicchè deve escludersi che la data possa ricavarsi aliunde da elementi estranei all’atto o che l’invalidità del testamento sia subordinata all’incidenza in concreto dell’omissione della data sui rapporti dipendenti dalle disposizioni testamentarie” (Cass. 6682/1988; Cass. 7783/2001; Cass. 12124/2008).

Diversa valenza, precisa la Cassazione, “ha il difetto di autografia della data o la sua alterazione, oggetto delle deduzioni della ricorrente con la domanda principale di nullità, vizio che non va scrutinato solo nel caso in cui si discuta della capacità del testatore, venendo attinti i requisiti di validità dell’atto sotto il profilo formale, dovendo l’autografia riguardare l’intero contenuto dell’atto, in tutte le sue parti (inclusa la data; Cass. 27414/2018) (…)

Nel testamento olografo L’apposizione della data  “ad opera di terzi, se effettuata durante il confezionamento del documento, lo rende nullo perché, in tal caso, viene meno l’autografia dell’atto, senza che rilevi l’importanza dell’alterazione .”

In applicazione di tale principio, la Cass. civ., Sez. II, 10.11.2023, n. 31322 ha cassato la sentenza impugnata nella quale non era stato accertato se l’apposizione di un trattino tra i numeri 1 e 4 indicanti il giorno di redazione della scheda, costituisse effettivamente un’alterazione del documento ad opera di terzi e se fosse contestuale o successiva alla redazione delle disposizioni di ultima volontà.