Nel caso in esame esponeva l’attore che il fratello fosse deceduto senza moglie ne figli o ascendenti e che il notaio avesse pubblicato la fotocopia di un testamento olografo, andato perduto.

Egli chiedeva che venisse dichiarata la nullità del testamento, con conseguente apertura della successione legittima, anche in favore dell’attore.

Il Tribunale di Padova, acquisita la testimonianza del notaio – che confermava lo smarrimento della scheda testamentaria ricevuta dal de cuius – accertava la pregressa esistenza del testamento, dichiarandone  l’efficacia perchè riferibile al defunto, che non l’aveva revocato e il cui contenuto era identico alla copia fotostatica regolarmente pubblicata.

La Corte d’Appello di Venezia, rigettando l’appello, confermava l’efficacia della copia del testamento, rilevando che il suo smarrimento rientrasse nella casisitica disciplinata dall’art. 684 c.c.: “il testamento olografo distrutto, lacerato o cancellato, in tutto o in parte, si considera in tutto o in parte revocato, a meno che si provi che fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore, ovvero si provi che il testatore non ebbe l’intenzione di revocarlo.”

La Suprema Corte, ritenendo carente l’esito della fase istruttoria, riformava la sentenza d’appello, enunciando il seguente principio “L’irreperibilità del testamento, di cui si provi l’esistenza in un certo tempo mediante la produzione di una copia, è equiparabile alla distruzione, per cui incombe su chi ha interesse alla sua conservazione l’onere di provare che esso fu distrutto lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore oppure che costui non ebbe intenzione di revocarlo” Cass. n. 4137 del 18.02.2025.