In materia di responsabilità della struttura sanitaria spetta al paziente che agisce per il risarcimento del danno l’onere di provare il nesso di causalità tra l’aggravamento della patologia e l’omissione dei medici.

Così si è pronunciata la Cassazione, che, con l’ordinanza n. 5808 del 27.02.2023, ha richiamato il principio secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, ove il danneggiato abbia assolto l’onere di provare il nesso dí causalità tra l’aggravamento della patologia (o l’insorgenza di una nuova malattia) e l’azione o l’omissione dei sanitari, spetta alla struttura scagionarsi, dimostrando che il mancato o inesatto adempimento della prestazione è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile secondo l’ordinaria diligenza.

IL CASO
Un uomo che aveva subito un intervento chirurgico al femore presso un’ospedale, riportava esiti invalidanti permanenti per l’insorgere di un’infezione. Successivamente, gli veniva diagnosticata una “necrosi cefalica femorale”, che determinava la necessità di installare una protesi all’anca.

LA DECISIONE
Per la Cassazione, i giudici di merito hanno valutato correttamente le circostanze dedotte in causa, ritenendo provato “il rapporto di causalità tra l’esecuzione dell’intervento chirurgico e l’avvenuta contrazione della infezione nosocomiale con esiti invalidanti, ribadendo che gravava sulla struttura sanitaria il compito di assicurare, e l’onere di provare, l’avvenuta diligente sterilizzazione dell’ambiente ospedaliero, della sala operatoria, dei luoghi di degenza e di tutte le attrezzature e che, di contro, l’azienda non aveva neppure cercato di provare di aver seguito regolarmente i protocolli di disinfezione e sterilizzazione della sala operatoria