Mediazione: se l’offerta d’acquisto viene accettata, la provvigione è dovuta?
Con la sentenza n. 9612 del 11.04.2023 la Corte di Cassazione ha ritenuto non dovuta la provvigione al mediatore ancorchè tra le parti (promissario acquirente e promittente venditore) fosse intervenuta l’accettazione di una proposta irrevocabile di compravendita.
In linea generale la S.C. ha rilevato che “Nel contratto di mediazione, il pagamento della provvigione ai sensi dell’art. 1755 c.c. è strettamente connesso alla conclusione dell’affare. La rilevanza causale della conclusione dell’affare, quale fondamento delle pretese di carattere patrimoniale del mediatore, del resto, emerge indirettamente anche dall’art. 1756 c.c., ai sensi del quale, salvo patti o usi contrari, il mediatore avrà diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite, anche se l’affare non è stato concluso (Cass. Sez. 2, n. 26682 del 24.22.2020). Dall’art. 1755 c.c. deriva, allora, che i soggetti intermediati, aderendo al contratto di mediazione, non assumono alcun obbligo di pagare la provvigione quale diretto corrispettivo dell’attività posta in essere dal mediatore a loro vantaggio, se non al momento della conclusione dell’affare (ex plurimis: Cass. Sez. 2, n. 28879 del 05.10.2022 – Rv. 665970-01; Cass. Sez. 2, n. 30083 del 19.11.2019 – Rv. 656202-01).
Nel caso di specie le parti, dopo un’iniziale prospettiva di accordo, erano addivenute ad un successivo contratto preliminare dal contenuto difforme cosicchè la Corte ha così concluso:
“La proposta irrevocabile proveniente dal promissario acquirente ed accettata dai promittenti venditori assume la veste di accordo preparatorio destinato ad inserirsi nell’iter formativo del futuro negozio traslativo della proprietà che mai ha avuto luogo, stante la difformità della bozza del contratto preliminare rispetto alle concordate modalità di pagamento del prezzo al saldo, ritenute rischiose dall’odierno ricorrente. È, dunque, dal momento della stipulazione del contratto preliminare ovvero del contratto definitivo, se avessero avuto luogo, che sarebbe potuto maturare il diritto alla provvigione del mediatore.“ (Cass. 11.04.2023, n. 9612)
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