Mediazione per ordine del giudice: è regolare anche se fatta in ritardo
Nella procedura di mediazione delegata dal Giudice, la condizione di procedibilità è assolta anche se l’incontro si sia tenuto oltre i 15 giorni concessi con il provvedimento giudiziale, purchè prima dell’udienza di rinvio.
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 14 dicembre 2021 n. 40035, ha deciso che il decorso del termine di 15 giorni non rende, di per sé, la domanda improcedibile. Ciò che rileva è l’utile esperimento della procedura di mediazione entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, ove per “utile esperimento” s’intende il primo incontro delle parti innanzi al mediatore, conclusosi senza l’accordo. In conclusione, la domanda giudiziale è dichiarata improcedibile solo se, all’udienza di verifica fissata dopo la scadenza del termine di durata della mediazione (3 mesi), il procedimento non è stato iniziato o non si è concluso per una colpevole inerzia iniziale della parte, che ha ritardato la presentazione dell’istanza.
IL CASO
Una società veniva condannata al pagamento di centomila euro in favore di altra società in base ad una ricognizione di debito, azionata con ricorso per decreto ingiuntivo.
Veniva fatta opposizione con contestuale disconoscimento del documento contenente il riconoscimento di debito e conseguente istanza di verificazione della scrittura disconosciuta. Il Tribunale disponeva una consulenza grafologica e prescriveva che le parti, successivamente al deposito della CTU, esperissero il tentativo di mediazione delegata (ex art. 5 c. 2 d. lgs. 28/2010).
In particolare, assegnava il termine di 15 giorni decorrenti dal deposito della perizia, trascorsi i quali, in difetto di esperimento del tentativo di mediazione, il giudizio sarebbe divenuto improcedibile. Il CTU depositava la relazione prima del termine a tal fine stabilito dal giudice.
Tuttavia le parti promuovevano la mediazione oltre il termine fissato dal giudice, ancorchè prima dell’udienza di rinvio, alla quale davano atto dell’esito negativo della procedura conciliativa.
Il Tribunale dichiarava improcedibile la domanda per il mancato rispetto del termine giudiziale di 15 giorni, con conferma del decreto ingiuntivo opposto; la Corte d’Appello rigettava il ricorso cosicchè veniva dato avvio al processo in Cassazione.
La società debitrice lamentava che il giudice di merito avesse considerato come perentorio il termine di 15 giorni assegnato alle parti; inoltre, si doleva del fatto che il tribunale avesse gravato il debitore-opponente – anziché il creditore-opposto – dell’onere di avviare il procedimento di mediazione.
LA DECISIONE
La Suprema Corte ha ritenuto fondati i motivi di impugnazione, soffermandosi sulle diverse interpretazioni del termine previsto per la mediazione delegata. A tal proposito ha rilevato che la giurisprudenza di merito ha affermato “in taluni casi, che il termine sia ordinatorio, in altri, che il termine sia perentorio, in altri ancora, si esclude la natura endoprocessuale del termine con la conseguente inapplicabilità dell’art. 152 c.p.c. in materia di termini legali e giudiziari.”
In base al disposto normativo, emerge che il termine di 15 giorni, fissato dal giudice nella mediazione demandata, non sia perentorio. Infatti: i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori (art. 152 c. 2 c.p.c.);
l’art. 5 c. 2 d. lgs. 28/2010 non definisce tale termine come perentorio, inoltre, la citata norma non ricollega l’improcedibilità della domanda al mancato esperimento del tentativo di mediazione delegata entro i 15 giorni di cui sopra.”
Secondo la Cassazione “anche la ratio legis sottesa alla mediazione obbligatoria ope iudicis e cioè la ricerca della soluzione migliore possibile per le parti, dato un certo stato di avanzamento della lite e certe sue caratteristiche, mal si concilia con la tesi della natura perentoria del termine, che finirebbe per giustificare il paradosso di non poter considerare utilmente esperite le mediazioni conclusesi senza pregiudizio per il prosieguo del processo solo perché tardivamente attivate, e così escludendo in un procedimento deformalizzato qual è quello di mediazione l’operatività del generale principio del raggiungimento dello scopo”.
Per considerare avverata la condizione di procedibilità la S.C. ha concluso che si debba verificare l’effettivo esperimento del tentativo di mediazione. Tale verifica deve avvenire all’udienza fissata dal giudice nel provvedimento con cui ha rinviato le parti avanti il mediatore. Se a tale udienza viene dato atto dell’intervenuto incontro di mediazione, dall’esito negativo, il giudice dovrà proseguire il giudizio.
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