Con l’ordinanza n. 9608 del 15.04.2026 la Corte di Cassazione ha escluso che la presenza del solo difensore, seppur munito di procura sostanziale, possa soddisfare la condizione di procedibilità.

La Corte, allineandosi allo spirito della Riforma Cartabia, introduce il principio di “distinzione strutturale” tra la parte e il suo difensore, in virtù del quale quest’ultimo non può cumulare in sé i distinti ruoli di assistente e di parte, rendendo di fatto imprescindibile la presenza di un soggetto diverso dal legale che assista la parte e relegando la delega ad un’eccezione motivata.

Mediazione: all’incontro non basta inviare l’avvocato