Secondo l’orientamento della giurisprudenza del Veneto, la mancata partecipazione dell’amministratore di condominio alla mediazione civile può ritenersi irrilevante al fine della regolarità del procedimento ex D.L. 28/2010; è tuttavia necessario che tutti i condomini vi abbiano preso parte.

Secondo la Corte d’Appello di Venezia “La partecipazione dell’amministratore alla procedura di mediazione prevista dal terzo comma dell’articolo 71-quater disp. att. cod. civ. vale a legittimare l’amministratore in quanto previamente autorizzato da una delibera assembleare, non rientrando fra le sue attribuzioni, in assenza di apposito mandato, il potere di disporre dei diritti sostanziali rimessi alla mediazione. Si tratta di disposizione normativa, dunque, che si limita a prevedere una legittimazione dell’amministratore se e in quanto autorizzato dall’assemblea dei condomini e, in tal senso, rimarca che i titolari dei diritti sostanziali rimessi in mediazione sono soltanto i condomini. Ne viene che, laddove alla mediazione prendano parte – come nella concreta fattispecie in esame – tutti i condomini, “id est”, i mandanti dell’amministratore quali titolari dei diritti sostanziali oggetto di mediazione, non vi è alcun motivo per negare la regolarità della procedura di mediazione, ravvisando il mancato adempimento della condizione di procedibilità” (Corte d’Appello Venezia, Sez. II, 21.04.2022, n. 921).