In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di depositare l’istanza di mediazione ex D. Lgs  28/2010, art. 5 comma 1 bis, spetta all’opposto. Con la sentenza n. 19596 del 18/09/2020 la Cassazione a Sezioni Unite ha infatti stabilito che l’iniziativa di esperire il tentativo di conciliazione, all’esito della fase iniziale del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, spetti al creditore che ha ottenuto l’ingiunzione di pagamento.

La questione era sorta dopo l’emissione di un decreto ingiuntivo da parte del tribunale di Treviso, a favore di UBI Banca, per un credito vantato nei confronti di due clienti.

Dopo la concessione della provvisoria esecutorietà dell’ingiunzione, il giudice aveva dato termine per il deposito dell’istanza di mediazione, termine che spirava senza attivazione della mediazione.

Il Tribunale rilevata la carenza procedurale, sulla scorta dell’orientamento fino ad allora espresso dalla Cassazione (Cass. civ. Sez. III, 03/12/2015, n. 24629), confermava il decreto ingiuntivo, ritenendo  che l’opposizione fosse da considerarsi come mai presentata.

Con la pubblicazione  della riferita sentenza  (Cass. civ. Sez. Unite, 18/09/2020, n. 19596) viene ora stabilito il principio secondo cui “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo“.