Mantenimento dei figli: quali sono le spese straordinarie?
Quando una coppia si separa, il Giudice stabilisce l’assegno per il contributo indiretto al mantenimento dei figli.
Tale somma va a coprire soltanto le spese ordinarie per il mantenimento della prole minorenne o, comunque, non economicamente autosufficiente; il resto rientra tra le spese straordinarie.
Nella categoria delle straordinarie vi rientrano le spese mediche per visite, cure specialistiche, dentistiche, oculistiche, trattamenti sanitari, non erogati dal sistema sanitario nazionale; spese scolastiche: tasse, iscrizioni rette scuola/università, eventuale alloggio universitario e trasporto relativo; libri di testo e materiale di corredo scolastico, particolari attrezzature/didattiche e strumenti richieste dalla scuola, trasporto scolastico, gite scolastiche, corsi di recupero lezioni private ove suggerite da docenti; spese sportive: iscrizione, assicurazione, rette con relativo equipaggiamento sportivo; spese eventuali per corsi di studio all’estero, centri ricreativi estivi e assimilati; spese ricreative e ludiche.
Tali spese, se previamente concordate e successivamente documentate da parte del genitore che le avrà sostenute, andranno periodicamente rimborsate nella percentuale concordata o stabilita dal giudice.
Tuttavia, il rimborso di alcune spese straordinarie è previsto anche in difetto di accordo.
A titolo esemplificativo, rientrano nella categoria delle spese staordinareie obbligatorie quelle per le iscrizioni, assicurazioni e tasse per la scuola e relative a corsi scolastici pubblici frequentati nel corso della convivenza, quelle per i libri e il materiale didattico a inizio scuola, le spese di trasporto extraurbano per la frequentazione di corsi scolastici e non – ove l’iscrizione sia stata concordata – le spese sanitarie urgenti e per interventi chirurgici indifferibili così come quelle ortodontiche ma anche quelle per un’attività sportiva.
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