Quando un individuo si prende cura di un dato bene, per anni, pubblicamente, come se fosse di sua proprietà, senza essere ostacolato, può chiedere al Giudice di essere riconosciuto quale legittimo proprietario sulla scorta degli articoli 1158 e seguenti del codice civile.

Tuttavia, prima di procedere con la causa, è obbligatorio l’esperimento della procedura di mediazione secondo quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010, essendo una fattispecie che rientra tra i cosiddetti “diritti reali”.
Si tratta di un tentativo di conciliazione tra le parti coinvolte, per trovare un accordo al di fuori delle aule dei tribunali con sensibile risparmio di tempo e denaro.

L’attivazione di una procedura di mediazione per usucapione costa infatti 48,80 euro mentre, per l’intera procedura, l’organismo addebita alle parti una somma direttamente proporzionale al valore del bene da usucapire.
Va precisato che se l’intestatario formale (ovvero colui che dai documenti risulta il proprietario del bene) non aderisce alla conciliazione, non vi saranno altri costi da sopportare. In ogni caso le spese di mediazione rientrano tra quelle che consentono di beneficiare di un credito d’imposta, sino al valore massimo di 500,00 euro.

Vi è poi un ulteriore vantaggio economico; l’imposta di registro non si paga per immobili di valore fino a 50.000,00 euro.
Inoltre, a differenza del processo civile, la durata della procedura di mediazione è breve; il primo incontro deve tenersi entro 30 giorni dall’invio della domanda all’Organismo (art. 8, co. 1 D.Lgs. 28/2010) mentre l’intero procedimento deve esaurirsi entro 3 mesi, salvo proroga se richiesta ed accettata dalle parti.

Anche nel merito la mediazione è efficace; per usucapire un bene immobile in sede giudiziale, l’interessato deve dimostrare di avere avuto il possesso ininterrotto del bene (generalmente per 20 anni) e di non avere agito in modo violento e clandestino. In altre parole deve dimostrare che il proprietario si sia completamente disinteressato del bene e che egli lo abbia di fatto sostituito, sostenendo ogni tipo di spesa collegato alla proprietà.

Diversamente, in mediazione, l’adesione alla procedura, evita di dover svolgere l’attività istruttoria, il cui esito, in giudizio, non è sempre così scontato.
Il tentativo di conciliazione, quindi, non costituisce un semplice obbligo da rispettare ma un’autentica opportunità per regolarizzare situazioni ormai consolidate nel tempo.