L’incapacità successiva al testamento ne determina l’annullamento?
La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sulla difficile questione inerente l’efficacia del testamento redatto da soggetto, di cui venga contestata la capacità di intendere e di volere.
In particolare, con la sentenza n. 4518 del 19.2.2021, il giudice di legittimità riconosce che lo stato del testatore possa essere dimostrato con qualsiasi mezzo di prova, ricordando tuttavia che: “Ai sensi dell’art. 591 c.c., comma 1, la capacità di testare è la regola e si presume, mentre l’incapacità è l’eccezione: da ciò consegue che la prova dell’incapacità del testatore nel momento in cui fece testamento deve essere fornita con ogni mezzo in modo rigoroso e specifico dalla parte che l’abbia dedotta (Cass., n. 4499/1986). Essa può essere provata con qualunque mezzo consentito dal nostro ordinamento giuridico (Cass. n. 26873/2019).”
La S.C. sottolinea inoltre che “in presenza di una prova insufficiente della incapacità del testatore, il dubbio debba risolversi, in applicazione della regola generale dell’art. 2697 c.c., in danno della parte che l’abbia dedotta, in quanto tenuta a fornire con ogni mezzo, in modo rigoroso e specifico, la prova dell’incapacità del testatore nel momento in cui fece testamento (Cass. n. 4499/1986).
Tuttavia la Corte, nell’avallare l’orientamento giurisprudenziale consolidatosi nel tempo (Cass. n. 18042/2020; Cass. n. 26873/2019; Cass. n. 3934/2017) precisa che, nell’ipotesi di uno stato di salute che consenta di credere in un’infermità permanente ed abituale, valga la presunzione contraria, ovvero dovrà presumersi lo stato di incapacità e non quello di capacità di testare. E ciò anche se la malattia sia stata diagnosticata successivamente alla data del testamento, purché a distanza ravvicinata: “una volta dimostrata una condizione di permanente e stabile demenza nel periodo immediatamente susseguente alla redazione del testamento, spetta a chi afferma la validità del testamento la prova della sua compilazione in un momento di lucido intervallo” (Cass. n. 26873 del /22.10.2019).
Di conseguenza, nell’ipotesi di una patologia irreversibile, sarà colui che intenderà far valere l’efficacia del testamento a dover dimostrare che, nel momento della redazione della scheda testamentaria, il soggetto si trovava in uno stato di lucidità transitoria che gli ha consentito di disporre del proprio patrimonio, consapevolmente.
Tags In
Categorie
- Approfondimenti (153)