L’esecutore testamentario va pagato?
Il testatore, ovvero colui che redige il proprio testamento, ha la facoltà di nominare nel testamento un soggetto fiduciario al quale affidare l’incarico di gestire la propria eredità.
L’incarico può durare per il periodo massimo di un anno che decorre dall’accettazione dell’incarico medesimo.
Ai sensi dell’art. 711 c.c., l’ufficio è gratuito; non di meno, il testatore può disporre un compenso in suo favore, e a carico dell’eredità, salvo, in ogni caso, il diritto dell’esecutore testamentario di ripetere le spese sostenute per l’esercizio dell’ufficio (Cass. civ., Sez. II, 26/11/2015, n. 24147).
E’ altrettanto possibile, in assenza di disposizione testamentaria “ad hoc”, che il compenso per l’opera prestata sia convenuto tra gli eredi e l’esecutore.
Tuttavia, mentre la retribuzione prevista dal testatore è a carico dell’eredità secondo quanto dispone l’art. 711 c.c., l’impegno autonomamente assunto dagli eredi non è idoneo a diminuire l’attivo ereditario in pregiudizio dei creditori ereditari e dei legatari, ma vincola soltanto i successori che l’abbiano stretto, nei cui confronti l’esecutore dispone di un diritto azionabile per ottenere quanto promessogli. (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 12.08.2022, n. 24798)
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