La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 9.12.2020, n. 28071 torna sul tema del risarcimento del danno da lucro cessante e stabilisce che, se il danneggiato, a causa del fatto illecito (nella fattispecie, un sinistro stradale) perde il lavoro, ha diritto al risarcimento per la perdita reddituale.

Tale ristoro deve essere corrisposto integralmente e non in base alla percentuale di perdita della capacità di lavoro specifica. Viceversa, nel caso in cui la vittima abbia trovato un nuovo lavoro, il risarcimento sarà pari alla differenza tra le retribuzioni perdute e quelle conseguite.

Nel merito della vicenda, un ciclista veniva investito da un’automobile, riportando gravi danni alla persona. A causa delle gravi lesioni riportate, superava il periodo di comporto e veniva licenziato dal posto di lavoro a tempo indeterminato.

Pertanto, agiva in giudizio contro il conducente, il proprietario del veicolo e la compagnia assicurativa.

All’esito del procedimento d’appello, il danneggiato otteneva un pagamento di 50 mila euro, a titolo di danno non patrimoniale e 29 mila euro, a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante, il tutto ad integrazione del risarcimento di oltre 270 mila euro, ottenuti in primo grado in aggiunta agli acconti precedentemente ottenuti dall’assicurazione.

Il danneggiato ricorreva in Cassazione contestando che le retribuzioni perse a causa del licenziamento, calcolate nel risarcimento, gli erano state riconosciute solo nella misura di 1/3, ossia nella misura pari alla menomazione riscontrata all’esito del giudizio di merito.

Con la sentenza in questione, la Suprema Corte ha pronunciato il seguente principio: “laddove il danneggiato dimostri di avere perduto un preesistente rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui era titolare, a causa delle lesioni conseguenti ad un illecito, il danno patrimoniale da lucro cessante, inteso come perdita dei redditi futuri, va liquidato tenendo conto di tutte le retribuzioni (nonché di tutti i relativi accessori e probabili incrementi, anche pensionistici) che egli avrebbe potuto ragionevolmente conseguire in base a quello specifico rapporto di lavoro, in misura integrale e non in base alla sola percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica accertata come conseguente alle lesioni permanenti riportate, salvo che il responsabile alleghi e dimostri che egli abbia di fatto reperito una nuova occupazione retribuita, ovvero che avrebbe potuto farlo e non lo abbia fatto per sua colpa, nel qual caso il danno potrà essere liquidato esclusivamente nella differenza tra le retribuzioni perdute e quelle di fatto conseguite o conseguibili in virtù della nuova occupazione“.