La questione verte sul danno che l’alunno si auto cagiona a scuola e la possibilità di essere risarcito per le lesioni riportate.

In tale eventualità, per consolidata giurisprudenza, la responsabilità risulta essere di tipo contrattuale.

Diversamente, le norme sulla responsabilità extracontrattuale (artt. 2043 e 2048 c.c.) vengono azionate soltanto nel caso in cui l’alunno cagioni un danno ingiusto ad un compagno o ad altro soggetto.

L’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo a scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale cui segue, a carico dell’istituto, l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e sull’incolumità dell’allievo durante l’orario scolastico, anche al fine di evitare che egli si ferisca autonomamente.

Pertanto, l’istituto scolastico, per sgravarsi dalla propria responsabilità, deve dimostrare il corretto adempimento della propria obbligazione di sorveglianza o l’impossibilità dell’inadempimento derivante da causa allo stesso non imputabile.

Difatti, il meccanismo di ripartizione dell’onere probatorio previsto dall’art. 1218 c.c. fa gravare sulla parte che si assume inadempiente l’onere di fornire la prova contraria.

Con la sentenza n. 14720 del 27.05.2024, la Corte di Cassazione ha infatti confermato il principio secondo cui all’alunno, che si sia fatto male da solo e chieda ristoro dei danni, basterà dimostrare la relazione tra l’inadempimento del personale scolastico (o di altri soggetti cui competa la gestione del relativo servizio) e l’evento dannoso.