In caso di incidente o sinistro stradale che veda coinvolti due o più veicoli, il trasportato ha diritto, ai sensi dell’art. 141, D.Lgs. n. 209/2005, al risarcimento del danno, da parte dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era bordo, nei limiti del massimale minimo di legge, ma ha la possibilità di rivalersi per l’eventuale maggior danno a carico dell’impresa di assicurazione del responsabile civile.Il riparto del massimale incapiente deve avvenire secondo i criteri di cui all’art. 140 del D.Lgs. cit., tenendo presente che, ove sul massimale di uno dei mezzi coinvolti non concorrano anche i trasportati a bordo degli altri, l’assicuratore del primo dovrà mettere a disposizione dei trasportati l’intero massimale minimo, senza decurtazioni” (Cass. civ., Sez. III, 19.10.2022, n. 30726 massima ufficiale).