La sentenza delle Sezioni Unite del 30 luglio 2021, n. 21983 risolve l’annosa questione dei limiti di operatività delle coperture assicurative R.C.A., per il ristoro dei danni causati da un autoveicolo in area privata.

Il caso da cui parte l’intera questione, è un investimento, purtroppo mortale, avvenuto nel cortile di casa. La Compagnia assicurativa si era rifiutata di risarcire il danno, ritenendo che la copertura non fosse estesa alla circolazione al di fuori della sede stradale.

Secondo la sentenza di merito, con cui veniva respinta la richiesta risarcitoria, la vittima di un sinistro stradale ha, in linea di principio, azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile solo allorquando il sinistro sia avvenuto su strade pubbliche o “a queste equiparate, per tali ultime intendendosi anche le aree private dove sia consentita la circolazione a un numero indeterminato di persone, alle quali sia data la possibilità di accesso da parte di soggetti diversi dai titolari di diritti su di essa, non venendo meno l’indeterminatezza dei soggetti che hanno detta possibilità”.

Tuttavia, nel caso concreto, il sinistro era avvenuto, precisa il Giudice “tra il giardino e la rampa di accesso del garage di abitazione privata, area recintata, in alcun modo equiparabile a strada pubblica, non avendovi accesso libero un numero indeterminato di persone”.

Il problema “normativo” (per cui veniva rimessa la questione alle Sezioni Unite) era costituito dall’espresso riferimento dell’articolo 122 del D.gs. n. 09.09.2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni) alle sole strade pubbliche ed aree private “a queste equiparate”, ossia aperte alla libera circolazione di un numero indeterminato di persone.

La soluzione adottata dalla Suprema Corte è che sia legittimo interpretare estensivamente l’art. 2054 c.c. e, di conseguenza, anche le norme in materia assicurativa (come l’art. 122 C.d.A.), cosicchè anche la circolazione nelle aree private, di qualunque genere, aperte al pubblico o recintate debba essere inclusa tra le situazioni in cui la polizza R.C.A. opera.

Il ragionamento della Corte parte dalla disamina di una precedente sentenza delle Sezioni Unite con cui, già nel 2015, aveva ritenuto rientrasse nella copertura della polizza R.C.A. anche il sinistro causato da un veicolo fermo o che comunque non stesse, in quel momento, circolando. In tale occasione veniva chiarito che anche la “sosta” rientrasse nel concetto di circolazione (cfr. Cass. sez. Unite n. 8620/2015 in cui viene precisato che la nozione di circolazione stradale, ex art. 2054 c.c., contempla: il veicolo in posizione di arresto, l’ingombro operato dalla vettura sugli spazi adibiti alla circolazione, le operazioni propedeutiche alla partenza o collegate alla fermata e tutte le attività che il veicolo è destinato a compiere e per le quali può circolare; in tal senso anche Cass. n. 3257/2016).

Tuttavia, la sentenza del 2015 non aveva espressamente esaminato il problema di interpretazione dell’art. 122 del Codice delle Assicurazioni. Sul punto la Corte si è orientata “nel senso che la nozione di circolazione stradale cui l’obbligo assicurativo e dunque l’assicurazione potrebbero e in tesi dovrebbero intendersi riferiti, debba essere parametrata a ogni uso del veicolo conforme alla sua funzione abituale”, con valutazione da effettuarsi “anche in chiave di analisi economica del diritto, per le ricadute che potrebbe implicare: per un verso prospettiva di un incremento finale dei premi assicurativi, per l’altro di lettura di questi come redistribuzione sociale dei costi dei sinistri, nell’ottica di una più compiuta tutela delle vittime”.

In altre parole, la Corte spiega che, a rilevare, non è il “luogo di circolazione” del veicolo, né il numero di persone abilitate a frequentarle, né il tipo di accessibilità del luogo su cui avvenga la circolazione, ma solo che il veicolo sia “utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale: tale utilizzo determina una pericolosità e un rischio abituale, che devono essere coperti dall’assicurazione obbligatoria RCA, a nulla rilevando il fatto che il veicolo circoli (o stazioni) in un cortile privato piuttosto che sulla pubblica via”.

L’unico caso in cui la copertura non opera, pertanto, è l’ipotesi dell’utilizzazione del veicolo in contesti particolari ed avulsi dal concetto di circolazione sotteso dalla disciplina di cui all’art. 2054 c.c. e alla disciplina posta dal Codice delle Assicurazioni private, “non aventi cioè diretta derivazione e specifico collegamento con quella del codice della strada”.

Evidentemente si fa riferimento a casi in cui la natura del veicolo e la sua idoneità a circolare non hanno il minimo rilievo, perché l’uso che ne viene fatto nulla ha a che vedere con la circolazione e le norme che la regolamentano; viene in mente il caso in cui il veicolo venga utilizzato come ariete per sfondare la vetrina di una banca o come contrappeso in un cantiere.