Immobile occupato? Il proprietario va risarcito
Nel caso di occupazione illegittima di un immobile da parte di un terzo, il proprietario può ottenere il risarcimento del danno da mancato guadagno, consistente nell’impossibilità di incassare, da altri, il canone d’affitto o il prezzo per la vendita dell’immobile, se esso fosse stato libero.
Con la sentenza n. 33645 del 15.11.2022 le Sezioni Unite della Cassazione rilevano che il “fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell’occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato”
Se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato“.
Con l’indicato provvedimento, la S.C. compone un contrasto insorto tra le sue diverse sezioni, circa i presupposti e i limiti entro cui consentire al proprietario di ottenere il ristoro del danno da occupazione abusiva del suo immobile.
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