Il pagamento di sanzioni pecuniarie relative a verbali di contravvenzione non implica accettazione tacita dell’eredità
Il pagamento di sanzioni pecuniarie relative a verbali di contravvenzione non può essere ritenuto accettazione tacita dell’eredità, trattandosi di un atto meramente conservativo, essendo ammesso dall’art. 1180 c.c. l’adempimento del terzo.
In questo senso la Corte di Cassazione si è espressa con la sentenza pronunciata il 30.9.2020, n. 20878 ed ha confermato il proprio orientamento, così precisando: “Questa Suprema Corte ha affermato in modo costante che per aversi accettazione tacita dell’eredità non basta che un atto sia compiuto dal chiamato all’eredità con l’implicita volontà di accettarla, ma è necessario, altresì, che si tratti di un atto che egli non avrebbe diritto di porre in essere se non nella qualità di erede. Il pagamento di un debito del de cuius, che il chiamato all’eredità effettui con denaro proprio, non è un atto dispositivo e comunque suscettibile di menomare la consistenza dell’asse ereditario, cioè tale che solo l’erede abbia diritto di compiere. In esso, pertanto, difetta il secondo dei suddetti requisiti, richiesti in via cumulativa e non disgiuntiva per l’accettazione tacita (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 497 del 26/03/1965; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3492 del 09/11/1974; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14666 del 27/08/2012; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 16315 del 2016; Cass., Sez. L, Sentenza n. 17535 del 2016).”
Nel caso di specie il Giudice rilevava: “In questo caso, pertanto, il fatto che fosse stata pagata la sanzione pecuniaria relativa al verbale n. (omissis) del 19/06/2007 non può essere ritenuto accettazione tacita dell’eredità, trattandosi di un atto meramente conservativo, essendo ammesso dall’art. 1180 c.c., l’adempimento del terzo. In ogni caso, trattandosi di debiti per infrazioni commesse dopo l’apertura della successione, non sarebbero nemmeno qualificabili come debiti ereditari, bensì come debiti dell’erede, il cui adempimento non può indurre a ravvisare un’ipotesi di accettazione tacita, posto che anche in tal caso ben potrebbe trattarsi di adempimento del terzo e non da parte di colui che in tal modo abbia inteso univocamente assumere la qualità di erede.“
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