La questione è sorta per effetto della contestazione da parte del conduttore circa l’inadempimento del locatore all’obbligo assunto di ottenere dalla pubblica amministrazione il mutamento di destinazione d’uso dell’immobile da “magazzino” a “locale commerciale”, nonché per le infiltrazioni d’acqua e gli allagamenti verificatisi

La Corte di Cassazione, con sentenza del 26 Luglio 2019, n. 20322 ha ritenuto legittima la reazione del conduttore, il quale, contestando la scorrettezza del proprietario dell’immobile, aveva reagito sospendendo il pagamento del canone d’affitto.

Il giudice ha motivato la propria decisione precisando che l’eccezione di inadempimento, prevista dall’art. 1460 c.c., debba essere accolta non solo quando venga completamente a mancare la prestazione del locatore, ma anche nell’ipotesi di suo inesatto inadempimento, tale da non escludere ogni possibilità di godimento dell’immobile, purché la sospensione del pagamento del canone appaia giustificata, in ossequio all’obbligo di comportarsi secondo buona fede, dall’oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, avuto riguardo all’incidenza della condotta della parte inadempiente sull’equilibrio sinallagmatico del contratto, in rapporto all’interesse della controparte”.

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