Il diritto di difesa prevale sul diritto di riservatezza
Il lavoratore può registrare di nascosto i colleghi per precostituirsi un mezzo di prova contro il datore di lavoro.
Non è necessario il loro consenso preventivo al trattamento dei loro dati personali se la finalità è quella di precostituirsi una prova, ovvero di tutelare un proprio diritto in sede giudiziaria.
È quanto stabilito dalla sentenza n. 28398 del 29.09.2022 con cui la Corte di Cassazione ha così precisato: “il D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 24, permette di prescindere dal consenso dell’interessato quando il trattamento dei dati, pur non riguardanti una parte del giudizio in cui la produzione venga eseguita, sia necessario per far valere o difendere un diritto, a condizione che essi siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento“.
Il datore di lavoro, che si era opposto all’utilizzo degli audio che dimostravano la ritorsione, è stato condannato a reintegrare e risarcire la lavoratrice.
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