Il danno morale va risarcito a parte
Con la sentenza n. 32935 del 09.11.2022 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi della liquidazione del danno morale.
Esso consiste in uno stato d’animo di sofferenza interiore che prescinde totalmente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato.
La S.C. ha precisato che Il danno morale costituisce una voce di danno autonoma che non va incluso nel danno biologico: “Va al riguardo ribadito che il positivo riconoscimento e la concreta liquidazione, in forma monetaria, dei pregiudizi sofferti dalla persona a titolo di danno morale mantengono integralmente la propria autonomia rispetto ad ogni altra voce del c.d. danno non patrimoniale, non essendone in alcun modo giustificabile l’incorporazione nel c.d. danno biologico, trattandosi (con riguardo al danno morale) di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per la compromissione degli aspetti puramente dinamico-relazionali della vita individuale (in tal senso, Cass. Sez. 3, 11/11/2019, n. 28989).
Il giudice di legittimità ha sottolineato che l’inclusione del danno morale nel danno biologico va esclusa anche in base a quanto dispone l’art. 138, comma 3 del Codice delle Assicurazioni che così dispone:“Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l’ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 1, lettera b), può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%”.
In definitiva, stando all’attuale orientamento della Corte, il Giudice di merito, nel procedere alla liquidazione del complessivo danno non patrimoniale deve: 1) accertare “l’esistenza, nel singolo caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale (c.d. danno biologico) e del danno morale”.
Nell’eventualità, deve: “(…) determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto 3) all’indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);
3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall’aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale (biologico);
4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la c.d. personalizzazione del danno (biologico), procedere all’aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, comma 3, del novellato codice delle assicurazioni (Cass. Sez. 3, 17/05/2022 n. 15733).” (Cass. 32935/2022).
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