Con ordinanza n. 35811 del 22.11.2021, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso con cui l’Agenzia delle Entrate impugnava la decisione della Comissione Tributaria, favorevole al contribuente. La S.C. ha cassato la decisione del gravame stabilendo che spetti al contribuente vigilare sul professionista incaricato.

IL CASO
Equitalia notificava alla Società Immobiliare B. una cartella di pagamento per riprese I.V.A. relative all’anno di imposta 2004; la società contribuente impugnava detta cartella innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (C.T.P.) che accoglieva il ricorso con provvedimento confermato in appello.

Con un unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione, contestando che la Commissione Tributaria Regionale (C.T.R.) avesse escluso la legittimità del recupero operato nei confronti della B. Immobiliare, nonostante la stessa fosse tenuta a vigilare sull’operato del professionista incaricato.

LA DECISIONE
La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata. In particolare, ha osservato che, secondo un consolidato principio, ove il contribuente si avvalga dell’opera di un professionista per la presentazione della dichiarazione, dalla quale risultino violazioni delle disposizioni tributarie, grava su di lui l’onere di provare l’assenza della propria colpa.

Ove non dimostri di aver vigilato sull’operato del professionista “nonché sul comportamento fraudolento dal medesimo tenuto, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento, mediante la falsificazione di modelli F24 ovvero di altre modalità di difficile riconoscibilità da parte del mandante” il contribuente è chiamato a rispondere per l’illecito (nella specie, compensazione fraudolenta) commesso dal professionista incaricato.

Nel caso specifico, la Cassazione ha ritenuto che “La mancata sottoscrizione dei modelli F24 non è dunque idonea, di per sé, ad escludere la responsabilità della contribuente (potendo, peraltro, la relativa trasmissione avvenire in via telematica e, dunque, naturaliter in mancanza di sottoscrizione), occorrendo piuttosto verificare se e come la contribuente/mandante operò in concreto la vigilanza sul professionista incaricato.

A tale riguardo, peraltro, l’art. 3, comma 8, del d.P.R. n. 435 del 2001 prevede che “la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata dal contribuente alla banca o all’ufficio postale ovvero è trasmessa all’Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche direttamente o tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2 -bis e 3”, mentre il successivo comma 6 prevede che “i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 rilasciano al contribuente.., entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, la dichiarazione trasmessa…”. (Cass. 22.11.2021, n. 35811) 

Secondo la Corte “Tali disposizioni, dunque, incentivano l’obbligo di controllo e vigilanza che grava sul delegante, dandogli la possibilità di effettuare dei controlli mirati alla scadenza di ogni adempimento demandato al professionista: controlli che, nella specie, non risultano effettuati”.