La Cassazione, con l’ordinanza n. 23408/2022, depositata il 27 luglio u.s., conferma la sentenza della Corte di Appello con cui veniva disposto il risarcimento del vicino, disturbato nelle ore di riposo a causa di «cupi ululati e continui e fastidiosi guaiti specie nelle ore notturne emessi dai cani dei vicini collocati sul terrazzo dell’abitazione e sul terreno comune del fabbricato» .

Per i giudici di merito era provato che il vicino avesse subito un danno alla salute e che non fosse da accogliere la richiesta dei proprietari del cane di rivalutazione integrale della vicenda che in sede di legittimità non è ammessa.

Confermate le circostanze di fatto, i Giudici hanno applicato la norma secondo cui «chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a 3 mesi, o con l’ammenda fino a euro 309», che diventa invece «da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità».

La vicenda ci porta a ricordare che se da un lato l’articolo 16, lettera b) legge 220/2012 sulla riforma del condominio precisa che le delibere condominiali «…non possono vietare di possedere o detenere animali domestici», dall’altro l’articolo 2052 c.c. prevede che «Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito».