Guida in stato di ebbrezza: assolto per tenuità del fatto
Per il reato di guida in stato di ebbrezza può ritenersi sussistente la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, dovendo il giudice, per decidere sul punto, valutare in primo luogo il tasso alcolemico riscontrato e la gravità delle conseguenze derivanti dalla conduzione del veicolo in condizioni di ubriachezza – fermo rimanendo la necessità che non ricorrano condizioni ostative alla concessione del beneficio ed in particolare, proprio con riferimento al reato di guida in stato di ebbrezza, l’abitualità della condotta.
Un tanto è stato deciso con sentenza del 29 marzo 2021, n. 11655 pronunciata Corte di Cassazione Penale, IV Sezione.
Nella stessa giornata la Suprema Corte ha esaminato due casi analoghi; in una prima decisione (n. 11655) la difesa invocava l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p., introdotta nel codice penale in epoca successiva alla sentenza di appello, avuto riguardo alla condizione di pressoché incensuratezza dell’imputato, gravato da un precedente di minima entità (spendita di banconota falsa), alla non abitualità della condotta e al positivo comportamento post delictum.
Nella seconda decisione (n. 11699) la difesa ha censurato che la Corte d’Appello si fosse limitata a richiamare la decisione di primo grado, sottolineando il livello elevato di alcolemia, che aveva ritenuto ostativo al riconoscimento dell’invocata causa di non punibilità. In ciò non avrebbe rispettato il principio di diritto, puntualizzato dalle Sezioni Unite (Cass., sez. un., 25 febbraio 2016, n. 13681; Cass., sez. un., 25 febbraio 2016, n. 13682) secondo il quale occorre una valutazione complessiva delle modalità della condotta, della entità dell’offesa e della esiguità del danno e del pericolo. Di contro, nel caso di specie, secondo la difesa andava valorizzata la circostanza che l’imputato non avesse arrecato danno a cose o a persone, non si fosse sottratto al controllo delle forze dell’ordine, non avesse precedenti analoghi e dal casellario giudiziale non risultasse essere persona socialmente pericolosa – come peraltro, riconosciuto dallo stesso pubblico ministero, che aveva chiesto al Tribunale applicarsi la causa di non punibilità, non sussistendo alcuna tra le cause di esclusione di cui all’art. 131-bis, comma 2, c.p.
La Cassazione ha assunto, con riferimento alle due vicende e relativo ricorso, due conclusioni diverse, accogliendo il primo ricorso, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza di condanna, e rigettando invece il secondo gravame.
Nella prima decisione, la Cassazione ha richiamato le decisioni delle Sezioni Unite sopra menzionate che hanno stabilito che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131- bis c.p., in quanto applicabile – in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma – in relazione ad ogni fattispecie criminosa, è configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità, la presenza di soglie di punibilità all’interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati.
Nel caso di specie, ai fini del riconoscimento della particolare tenuità del fatto, la Corte ha valorizzato la circostanza che si fosse in presenza di un precedente di modesta entità e risalente nel tempo nonché l’assenza di danni alle persone conseguenti alla condotta di guida dell’imputato, la prossimità del tasso alcolemico alla soglia di cui alla lett. b) dell’art. 186 cod. strada, la non abitualità della condotta. Ha quindi disposto l’annullamento senza rinvio della decisione di condanna, ritenendo la restituzione del giudizio nella sede di merito superflua, stante la non necessarietà di una valutazione sul fatto estranea al sindacato di legittimità.
Nella seconda decisione, invece, il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato, posto che si è ritenuta corretta la scelta del giudice di merito di non ritenere applicabile l’art. 131 bis c.p. per la presenza di tre ragioni – che, complessivamente valutate, sono ostative al riconoscimento dell’ipotesi di particolare tenuità del fatto -, ossia:
- l’elevato tasso alcoolico;
- le modalità della condotta, di notte, con fuoriuscita del mezzo dalla sede stradale;
- la entità del pericolo provocato agli utenti della strada.
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