Cosa accade se, nel contratto di fideiussione stipulato tra la banca e il cliente (contratto a valle), sono riportate pedissequamente le clausole dello schema ABI (intesa a monte) dichiarate in contrasto con la disciplina antitrust?

Invero, le banche, nei rapporti con la clientela, solitamente fanno uso degli schemi negoziali predisposti dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana). La Banca d’Italia, nel 2005, ha dichiarato contrarie alla disciplina antitrust tre clausole contenute nello schema negoziale per il contrattodi fideiussionea garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus).

la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza 30.12.2021, n. 41994 ha concluso per la nullità parziale del contratto.

Infatti, qualora nel contratto di fideiussione (a valle) siano riprodotte le tre clausole dichiarate nulle dalla Banca d’Italia, opera il “principio di conservazione” degli atti negoziali. Quindi, il contratto di fideiussione a valle è nullo limitatamente alle clausole riproduttive dello schema illecito a monte. Per contro, è nullo l’intero contratto, in deroga al principio di conservazione, solo laddove sia dimostrata la diversa volontà delle parti «nel senso dell’essenzialità – per l’assetto di interessi divisato – della parte del contratto colpita da nullità».