Falsa donazione a favore di una figlia; l’mpugnazione della sorella è legittima anche se promossa prima della successione ereditaria
E’ ammissibile l’azione di simulazione da parte dei futuri legittimari, anche quando la successione non si è ancora aperta, in quanto l’azione non è direttamente finalizzata all’esercizio dell’azione di riduzione, ma ha il diverso fine di notificare – e poi trascrivere – l’atto di opposizione previsto dal richiamato art. 563, comma 4, c.c., preordinato alla sospensione del termine per l’eventuale proposizione della domanda di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. II, ordinanza 27 settembre 2023, n. 27431.
IL CASO
Nel 2018 una signora citava a giudizio la madre e la sorella chiedendo al Tribunale di accertare la simulazione relativa del contratto di vendita con il quale la madre avrebbe solo apparentemente venduto alla figlia la nuda proprietà di alcuni terreni e fabbricati. Chiedeva pertanto di dichiarare la nullità del negozio dissimulato, una donazione, per difetto del requisito di forma di cui all’art. 48 della legge notarile, stante l’assenza di testimoni.
All’esito del giudizio di secondo grado, la signora chiedeva la riforma della sentenza con cui la Corte d’appello aveva parzialmente respinto la domanda nella parte in cui veniva ritenuta finalizzata ad ottenere, anticipatamente, la riduzione per lesone della quota legittima, nonostante la madre fosse ancora in vita. Irrilevante, per la Corte, il rischio che la sorella favorita potesse rivendere a terzi i terreni e i fabbricati di fatto ottenuti in donazione.
Seguiva il ricorso in Cassazione.
LA DECISIONE
La Suprema Corte ha osservato che nel caso di specie non si trattava di un’azione di simulazione direttamente finalizzata all’esercizio dell’azione di riduzione, che presuppone (v. Cass. n. 14562/2004 e Cass. n. 4021/2007) l’apertura della successione dell’alienante, bensì di notificare – e trascrivere – l’atto di opposizione previsto dal comma 4 dell’art. 563 c.c. preordinato alla sospensione del termine ventennale – dalla trascrizione della donazione – per l’eventuale proposizione della domanda di restituzione nei confronti degli eventuali terzi acquirenti.
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