Respinta la richiesta di risarcimento avanzata da un uomo nei confronti dell’ex compagna, rea, a suo dire, di averlo denigrato. A salvare la donna sono stati due dettagli: l’esercizio di un legittimo diritto di critica, verso l’ex compagno e l’utilizzo di una comunicazione privata.

In particolare, con la sentenza n. 5701/2024 la Suprema Corte ha precisato che: “Nel caso in cui, come nella specie, ci siano state più comunicazioni, ma tutte indirizzate ad un singolo destinatario, l’elemento oggettivo della diffamazione, integrato dalla diffusività della condotta denigratoria, potrebbe sussistere solo nell’ipotesi in cui l’agente, pur comunicando direttamente con un’unica persona, esprima la volontà o ponga comunque in essere un comportamento tale da provocare, da parte dell’agente medesimo, l’ulteriore diffusione del contenuto diffamatorio attraverso il destinatario” (Cass. Civ. sez. III, ord.,04.03.2024, n. 5701).