La revisione dell’assegno di divorzio è espressamente prevista dall’articolo 9 della legge sul divorzio (L. 898/1970) ma non è automatica, poiché richiede l’intervento di una delle parti coinvolte nel divorzio.

In linea di principio, la S.C. ha da ultimo ribadito che: “Nel giudizio di revisione dell’assegno divorzile il giudice (…) deve limitarsi a verificare se – e in che misura – circostanze sopravvenute abbiano alterato l’equilibrio raggiunto al momento dell’attribuzione dell’assegno. L’onere della prova grava sull’ex coniuge obbligato, fermo il diritto all’eccezione ed alla prova contraria dell’ex coniuge beneficiario” (Cass. n. 3464 del 03.02.2022).

Per giustificati motivi sopravvenuti si intendono fatti nuovi intervenuti dopo il provvedimento di cui si domanda la revisione e, nello specifico, può costituire presupposto per la revisione dell’assegno anche la non trascurabile eredità acquisita dal beneficiario dell’assegno (cfr. Cass. n. 10647 del 05.06.2020).