Effetti della mancata partecipazione alla mediazione
L’art. 8, comma 4-bis del d.lgs. 28/2010, secondo cui “dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio“, introduce un potere discrezionale del giudice, non certo un obbligo. É quanto stabilito dalla Cassazione con ordinanza n. 6730 del 01.03.2022.
IL CASO
L.M. e M.A. impugnavano la sentenza con cui il Tribunale li aveva condannati, in contumacia, a rilasciare l’immbile occupato abusivamente. In particolare, sostenevano che detta occupazione era da ritenersi legittima perchè motivata dalla conclusione tra le parti di un contratto preliminare di vendita, il cui prezzo era stato da loro integralmente pagato.
Per tale motivo i promittenti venditori avevano loro consegnato l’immobile che, pertanto, detenevano legittimamente.
La Corte d’Appello in riforma della sentenza di primo grado, rigettava le domande proposte dagli attori, condannandoli ex art. 96 c.p.c. 3.
Seguiva il ricorso in Cassazione, con cui i promittenti venditori – per quel che qui rileva – contestavano la “violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 28/2010: la Corte d’appello non ha tenuto “assolutamente in considerazione il fatto che era stato espletato un procedimento di mediazione e che le controparti non avevano ingiustificatamente partecipato ad esso, così che i ricorrenti non solo non dovevano essere condannati ex art. 96 c.p.c., ma ancor più non dovevano essere condannati alle spese del giudizio e da tale circostanza il giudice avrebbe dovuto trarre argomenti di prova a sostegno della loro domanda”.
LA DECISIONE
La S.C. ha ritenuto infondato il motivo precisando quanto segue: “È vero che l’art. 8, comma 4-bis del d.lgs. 28/2010 dispone che “dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio”, ma si tratta di un potere discrezionale del giudice, non certo di un suo obbligo.
Quanto poi al rilievo per cui dalla mancata partecipazione al procedimento di mediazione sarebbe conseguita l’impossibilità per la Corte d’appello di condannare i ricorrenti al rimborso delle spese del processo alle controparti e per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., non si considera che i soggetti che non hanno partecipato alla mediazione sono le controparti, risultate totalmente vittoriose, e che la mancata ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice è prevista per la sola ipotesi del rifiuto della proposta del mediatore quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della medesima proposta.
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